Articolo 10 della Costituzione

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Torniamo (dopo un po’ di tempo) a parlare di Costituzione. 

In questi mesi è stata chiamata più volte in causa, soprattutto in relazione alla vicenda del sindaco di Riace Mimmo Lucano  (vicenda nota, pertanto eviteremo di parlarne in questo articolo) e ad alcune prese di posizione del Governo Lega-Cinque Stelle. 

L’articolo della Costituzione che regola e parla del diritto d’asilo e di estradizione è l’Articolo 10 Cost., come al solito procederemo nel solito modo (già sperimentato per altri articoli approfonditi su queste pagine): prima metteremo per intero l’articolo e poi cercheremo di approfondirlo sulla base del diritto costituzionale e della dottrina e cercando di approfondire quello di cui parla quell’articolo.

Una nota a coloro che – leggendo questo articolo – penseranno che si tratta di una presa di posizione contro Salvini o contro il Governo: non è così. Ho già avuto modo di spiegare (parlando di Costituzione in altri articoli) come ritenga che La Legge vada considerata al di sopra dell’appartenenza politica e come tale legge vada rispettata “a priori”, giusta o meno che sia (avremo modo di affrontare in seguito il rapporto tra “legge morale” e “legge di Stato” per cercare di stabilire se tra le due esiste una contrapposizione netta).

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite, dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

L’articolo 10 della Costituzione costituisce una norma sulla produzione giuridica, poiché detta le modalità per recepire nel nostro ordinamento le norme del diritto internazionale generale (ovvero le consuetudini) e prevede un adattamento automatico permanente (mentre per l’adozione delle norme pattizie occorre la stipula di un apposito trattato.

Questa disposizione, in linea con il principio del rispetto della dignità umana, è necessaria per tutelare lo straniero da eventuali abusi discriminazioni da parte del potere amministrativo e giurisdizionale nei suoi confronti (comma 2), sia lo mette al riparo da possibili persecuzioni da parte dello Stato di appartenenza qualora si ritenesse quello Stato non democratico da cui il fuoriuscito (commi 3 e 4) ha richiesto asilo diplomatico. 

La Repubblica in questo modo si impegna da un lato a garantire di non porre in essere azioni discriminatorie tendenti a colpire gli stranieri soprattutto in materia di lavoro; dall’altro lato tende a vigilare sul rispetto dei principi umanitari e di solidarietà che rappresentano diritti inalienabili di qualsiasi essere umano, a prescindere dalla sua nazionalità.

Questo principio viene spesso associato a quello di diritto internazionale generale che tutela i diritti dell’individuo in quanto titolare di un diritto universale dei diritti umani. 

Un altro aspetto affrontato dall’articolo 10 Cost. è quello relativo al diritto di asilo (diplomatico) e l’estradizione. 

Nell’ultima parte dell’articolo viene riaffermata l’universalità di valori come libertà, uguaglianza e giustizia, valori che vengono estesi anche agli stranieri ed a tutti coloro che non hanno possibilità di godere di tali diritti nei propri Paesi (ovviamente questi diritti vengono garantiti dalla nostra Costituzione indipendentemente dall’orientamento politico, sessuale e religioso dal richiedente come da Art. 3 Cost.).

Questo spiega il riconoscimento del del citato diritto di asilo, ovvero del diritto dello straniero di soggiornare nel territorio italiano per sfuggire alle persecuzioni politiche del Paese di origine e poter, in tale modo, esercitare liberamente nel nostro Paese i diritti e le libertà che – al contrario – gli sono negati dallo Stato di appartenenza.

Altra forma di solidarietà di carattere umanitario è costituito dal divieto di estradizione per chi si è reso colpevole nel suo Paese di reati politici, ovvero di reati commessi per opporsi ad un regime “non democratico”.

Uno straniero può essere estradato solo quando lo Stato italiano ha certificato la natura dei reati commessi. Anche se per motivi politici – tuttavia – comunque colui che si è macchiato di un grave reato di genocidio ( che costituisce un crimine contro l’umanità)  può essere estradato dal nostro Paese.

Ovviamente (ma sarebbe anche inutile aggiungerlo) questo articolo tende a dare per scontato che un cittadino straniero che “gode dei diritti concessi in quanto cittadino” deve allo stesso tempo anche essere sottoposto agli stessi “doveri ed alle stesse leggi di cui gode un cittadino italiano”.